Come gli inabili al lavoro devono essere trattati sul lavoro?

La Sentenza C‑631/22, emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 18 gennaio 2024, rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori con disabilità, riaffermando il principio della non discriminazione in ambito occupazionale. La decisione, pronunciata in conformità con le disposizioni della Direttiva 2000/78/CE – che vieta ogni forma di discriminazione sul lavoro basata, tra l’altro, sulla disabilità – evidenzia l’obbligo per i datori di lavoro di adottare “soluzioni ragionevoli” per garantire l’inclusione e la parità di trattamento dei dipendenti.

Il caso esaminato riguardava un lavoratore che, a seguito di una condizione di inidoneità permanente, non era più in grado di svolgere le funzioni essenziali del proprio ruolo. La Corte ha ritenuto che, in tali circostanze, il datore di lavoro debba valutare attentamente ogni possibile misura di adattamento – come la riassegnazione a mansioni alternative o la modifica dell’ambiente di lavoro – al fine di consentire al dipendente di continuare a lavorare in condizioni che rispettino la sua dignità e garantiscano il diritto all’inclusione. Tale obbligo sussiste, salvo che l’adozione della misura imponga un onere finanziario sproporzionato rispetto alle risorse dell’azienda.

Un aspetto fondamentale della sentenza è l’enfasi posta sull’approccio individualizzato. La Corte ha precisato che ogni situazione deve essere valutata tenendo conto delle specifiche esigenze del lavoratore e delle condizioni economiche e organizzative del datore di lavoro. In altre parole, la ricerca della soluzione ragionevole non può essere standardizzata, ma deve essere concepita come un processo flessibile che miri a trovare un equilibrio tra la tutela dei diritti del lavoratore e le reali possibilità economiche dell’impresa.

Questa decisione ha rilevanza particolare per il mondo dei diritti delle persone con disabilità, poiché ribadisce che nessuno deve essere escluso o penalizzato a causa delle proprie limitazioni funzionali. La sentenza sottolinea l’importanza di creare ambienti di lavoro inclusivi, in cui le barriere siano rimosse attraverso interventi mirati e proporzionati, garantendo così la piena partecipazione dei lavoratori con disabilità. Tale approccio non solo tutela il singolo individuo, ma contribuisce a una cultura aziendale orientata al rispetto della diversità e alla valorizzazione delle competenze di ogni persona.

Dal punto di vista normativo, il pronunciamento della Corte si inserisce in un quadro giurisprudenziale che rafforza l’obbligo degli Stati membri e delle imprese di adeguarsi ai principi stabiliti dalla legislazione europea in materia di non discriminazione. La sentenza evidenzia come il mancato adempimento di tali obblighi possa configurare una violazione dei diritti fondamentali e, di conseguenza, esporre il datore di lavoro a responsabilità giuridiche.

Per i sostenitori dei diritti delle persone con disabilità, la decisione C‑631/22 rappresenta un importante strumento di tutela, in quanto ribadisce che il diritto all’inclusione non è un optional, ma un requisito imprescindibile per le aziende che intendono operare in conformità con gli standard europei. Essa costituisce un monito per i datori di lavoro affinché rivedano e, se necessario, aggiornino le proprie politiche interne, investendo in misure di adattamento e formazione del personale, per creare un ambiente di lavoro realmente accessibile.

In sintesi, la Sentenza C‑631/22 della CGUE si configura come un punto di riferimento fondamentale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Essa impone ai datori di lavoro l’obbligo di adottare misure ragionevoli per consentire a chi è affetto da disabilità di continuare a lavorare in condizioni eque, garantendo così il rispetto della dignità, dell’autonomia e del diritto alla piena partecipazione nella vita lavorativa e sociale. Questa decisione, rafforzando il principio della non discriminazione, rappresenta un tassello essenziale nel percorso verso un mercato del lavoro più inclusivo e giusto per tutti.

Legge 14/2015 er

Cari amici e sostenitori,

Oggi vogliamo parlarvi di una vittoria importante per tutti noi. La Legge Regionale 14/2015 dell’Emilia-Romagna non è solo un testo di legge: è il risultato di anni di battaglie per i diritti, di storie personali, di sogni di autonomia e dignità attraverso il lavoro.

Finalmente abbiamo uno strumento che mette davvero al centro la persona. Non più percorsi standardizzati e freddi, ma progetti personalizzati che tengono conto delle tue esigenze, delle tue capacità, dei tuoi sogni. Un’équipe di professionisti dedicata che ti accompagna passo dopo passo, che ascolta la tua voce, che lavora con te e per te.

Questa legge parla di diritti concreti: il diritto a un lavoro dignitoso, il diritto a essere supportati nel tuo percorso, il diritto a sviluppare la tua autonomia. Parla di tirocini tutelati, di sostegno all’autoimprenditorialità, di servizi che finalmente si parlano tra loro invece di rimbalzarti da un ufficio all’altro.

Ma ricordate: i diritti vanno difesi ogni giorno. Per questo siamo qui, al vostro fianco. Il nostro sportello è aperto per ascoltarvi, per supportarvi, per raccogliere le vostre segnalazioni. Ogni storia conta, ogni esperienza è importante per garantire che questa legge non rimanga sulla carta ma diventi realtà quotidiana.

Unitevi a noi. Condividete le vostre esperienze. Fate sentire la vostra voce. Insieme possiamo fare la differenza, insieme possiamo garantire che il diritto al lavoro sia davvero un diritto per tutti.

Titolo: “Scuole Paritarie: Insegnante di Sostegno a Carico della Scuola

Il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA ribadisce che le scuole paritarie devono garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione per bambini e ragazzi con disabilità, senza imporre alle famiglie il costo dell’insegnante di sostegno.

1. Diritti Fondamentali:

In base all’articolo 34 della Costituzione italiana e all’articolo 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con la Legge n° 18/2009), ogni alunno ha diritto a un’istruzione inclusiva e a un supporto adeguato.

2. Obblighi delle Scuole Paritarie:

Le scuole paritarie, come gli istituti statali, svolgono un servizio pubblico e sono obbligate ad accogliere gli alunni con disabilità, garantendo tutte le misure di sostegno previste dalla legge. Richiedere alle famiglie di sostenere il costo dell’insegnante di sostegno è considerato illegittimo e discriminatorio.

3. Divieto di Discriminazione:

Secondo la legge 67/2006, si configura discriminazione diretta se una persona con disabilità viene trattata meno favorevolmente rispetto a una persona non disabile in una situazione analoga. Pertanto, imporre un onere economico alle famiglie per il sostegno educativo viola il principio di non discriminazione.

4. Passaggio Scolastico:

In vista della scelta per il nuovo ciclo scolastico, le famiglie di studenti con disabilità devono essere consapevoli dei loro diritti e non accettare richieste economiche aggiuntive che possano ostacolare l’accesso a un’educazione di qualità.

In sintesi, le scuole paritarie devono assicurare l’inclusione degli studenti con disabilità adottando tutte le misure previste dalla normativa, senza costringere le famiglie a coprire spese extra per l’insegnante di sostegno. Questa prassi è fondamentale per garantire il pieno esercizio del diritto all’istruzione e per promuovere una scuola inclusiva che rispetti la dignità e l’autonomia di ogni alunno.

L’assitente personale puo essere assunto discriminandolo in base all eta? Cosda dice la sentenza della cjeu in merito

La Sentenza C‑518/22, emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 7 dicembre 2023, rappresenta un importante passo avanti per i diritti delle persone con disabilità nell’ambito dei servizi di assistenza personale. Questa decisione chiarisce che, quando una persona con disabilità esprime la preferenza per un assistente appartenente a una specifica fascia d’età – ad esempio, tra i 18 e i 30 anni – tale scelta può essere considerata legittima e compatibile con il divieto di discriminazione previsto dalla normativa europea.

In sostanza, il caso nasce da una procedura di assunzione nel settore dell’assistenza personale, in cui il beneficiario del servizio ha manifestato, in maniera chiara e ragionevole, il desiderio di avere un assistente che condividesse una fascia d’età simile alla sua. La Corte ha stabilito che questo criterio d’età, che a prima vista potrebbe sembrare discriminatorio, è invece giustificabile se risponde a una finalità legittima: garantire che il servizio di assistenza risponda in maniera ottimale alle esigenze individuali della persona disabile. In altre parole, se il beneficiario ritiene che un assistente più giovane possa integrarsi meglio nella sua vita quotidiana, sociale e persino universitaria, questa preferenza va presa in considerazione.

Il messaggio della sentenza è particolarmente importante per la comunità delle persone con disabilità. Essa ribadisce il principio fondamentale del diritto all’autodeterminazione, ossia il diritto di ogni persona a decidere liberamente come e con chi vivere, e come essere assistita. In questo contesto, la decisione della Corte rafforza il concetto che le scelte individuali non devono essere viste come forme di discriminazione, ma come strumenti per migliorare la qualità dell’assistenza ricevuta. Ciò significa che i beneficiari dei servizi di assistenza personale hanno il diritto di esprimere le loro preferenze, anche se queste includono criteri come l’età, purché siano supportate da motivazioni oggettive e mirate a garantire un servizio migliore.

Per le organizzazioni e le aziende che operano nel settore dell’assistenza personale, la sentenza offre una guida preziosa: è fondamentale che i processi di selezione del personale siano trasparenti e che tengano conto delle esigenze espresse dai beneficiari. Adottare un criterio d’età non deve essere applicato in maniera arbitraria, ma deve essere sempre valutato alla luce delle necessità specifiche della persona assistita. Le imprese dovrebbero, quindi, documentare in modo chiaro le ragioni alla base di tali criteri, dimostrando che la scelta è funzionale a garantire un’assistenza personalizzata ed efficace.

Questa decisione rafforza la tutela dei diritti delle persone con disabilità, riconoscendo la loro capacità di esprimere preferenze che influenzano direttamente la qualità dei servizi di assistenza che ricevono. Inoltre, contribuisce a promuovere un ambiente in cui il rispetto della dignità, dell’autonomia e del diritto alla partecipazione attiva nella vita quotidiana siano al centro delle politiche e delle pratiche aziendali.

In conclusione, la Sentenza C‑518/22 stabilisce che il criterio d’età, quando utilizzato per garantire il miglior allineamento possibile tra le esigenze della persona disabile e le competenze dell’assistente personale, non viola il divieto di discriminazione. Questo orientamento giurisprudenziale è un chiaro segnale per le istituzioni e per le aziende: le scelte personali dei beneficiari dei servizi di assistenza devono essere rispettate e tutelate, in modo da favorire l’autonomia e l’inclusione, elementi fondamentali per il miglioramento della qualità della vita di ogni persona con disabilità.

Congresso sulla disabilità

Organizzato dall’associazione Primagliultimi un congresso sulla disabilità in particolare sui vari problemi dell’autismo

https://www.facebook.com/events/832073678597810/

Ipotesi progettuale sanità disabili

Ipotesi progettuali:
Percorsi sanitari agevolati per le persone con disabilità di Parma
Il Progetti prendono spunto dall’esperienza di collaborazione esistente, dal 2016, fra la Fondazione di Partecipazione “Durante e dopo di noi” di Reggio Emilia, la Centrale Operativa del 118 Emilia Ovest (118) di Parma e il Pronto Soccorso (PS) di Reggio Emilia.
I Progetti, attraverso la collaborazione con il 118 e il PS dell’Ospedale di Parma, si propongono la realizzazione di due servizi: Emergenza 118 e ALERT

Servizio Emergenza 118.
Per il soccorso del paziente con disabilità e del caregiver

Questo servizio è rivolto ai pazienti portatori di gravi disabilità o del loro caregiver, che ne fanno richiesta esplicita e prevede la collaborazione con il 118 di Parma, che viene previamente informato della presenza di una persona con disabilità non autosufficiente o del suo caregiver.
In caso di richiesta di ambulanza per il soccorso del paziente con disabilità, i sanitari saranno già in possesso di preziose informazioni utili al trasporto e alle prime cure.
Nel caso in cui, invece, l’ambulanza venga chiamata per il soccorso del caregiver (familiare, parente, operatore…), la Centrale operativa sarà in grado di attivare una rete parentale/amicale per l’accoglienza, oppure attivare un trasporto per la sistemazione ottimale della persona con disabilità.
Il Percorso del Servizio Emergenza 118 è il seguente:
1) la Famiglia chiede di aderire al Servizio 118 compilando una scheda informativa, riguardante la persona disabile e il suo caregiver (vedi scheda allegata), insieme ad un Operatore (della Fondazione/Associazione capofila/etc) che ne valuta l’eligibilità.
2) nel caso la richiesta sia eligibile, l’Operatore invia la scheda (via PECmail per motivi di sicurezza sorattutto della privacy) al 118, che inserisce i dati nel computer.
3) in caso di chiamata per problemi alla persona disabile, il 118 invierà l’Ambulanza/Automedica, che sarà già in possesso di informazioni utili al trasporto e alle prime cure della persona disabile.
In caso di chiamata per problemi al caregiver, il 118 sarà in grado di attivare una rete parentale/amicale per la sua ccoglienza, oppure attivare un trasporto per la sistemazione ottimale della persona con disabilità.

Servizio ALERT
Accesso agevolato al PS per persone con disabilità particolarmente intolleranti alle attese

Il servizio si rivolge a persone con disabilità particolarmente intolleranti alle attese segnalate dai servizi previo consenso alla privacy della persona e/o dei suoi familiari.
Si tratta di un servizio che prevede la disponibilità̀ fattiva del Pronto soccorso dell’Ospedale di Parma e dei servizi dell’Ausl di Parma interessati alla disabilità (Handicap Adulto, Centro per l’autismo, Npia, Salute mentale) per creare un percorso specifico di accesso al Pronto soccorso per le persone con disabilità particolarmente fragili e intolleranti alle attese.
Questo percorso mette gli operatori sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Parma, sin dall’arrivo al triage, nella condizione di riconoscere il paziente con disabilità intollerante alle attese e di garantirgli un accesso agevolato alle cure.
Il Percorso del Servizio ALERT è seguente:
1) La Famiglia chiede di aderire al Servizio ALERT 118 contattando un Operatore della Struttura/Servizio/Associazione, etc) che assiste la persona con disabilità, che valuta l’eligibilità della domanda.
2) L’Operatore inserisce l’ALERT nella Tessera Sanitaria della persona con disabilità e lo trasmette al PS dell’Ospedale di Parma.
3) Il personale del PS sarà preparato ad attuare un percorso specifico di assistenza per le persone con disabilità particolarmente fragili e intolleranti alle attese.

Convegno sui caregiver

L’associazione Prima gli Ultimi ha organizzato un convegno che si terrà a Parma il giorno 20 marzo dalle ore 15 alle ore 18, c/o l’Hotel CDH – Villa Ducale in via Europa, 81, dal titolo: CAREGIVER il lavoro oltre il lavoro. L’esercito insostituibile degli invisibili.
L’ ingresso è gratuito.
Passate parola ad amici e conoscenti, e soprattutto a coloro che ricoprono il ruolo di “Caregiver” e affrontano quotidianamente le problematiche che affronteremo nel convegno.

Agevolazioni disabili

  1. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/agevolazioni-disabili#:~:text=Proprio%20su%20quest’ultimo%20aspetto,architettoniche%20in%20edifici%20gi%C3%A0%20esistenti.