In data 02/11/2022, alle ore 17 si è tenuta una riunione con i soci dell’Associazione, regolarmente convocata, alcuni dei quali in presenza e altri in video conferenza per discutere sulla ripresa delle attività dopo la lunga pausa estiva e un aggiornamento sui temi di attualità.
Apr, 2021

2 APRILE – GIORNATA MONDIALE DELL’AUTISMO
Oggi è la giornata mondiale dell’autismo. Sensibilizziamo le persone su questo tema.
IL COLORE DELL’AUTISMO E’ IL BLU, che ha il potere di risvegliare il senso di “sicurezza” e il bisogno di di “conoscenza”.
Apr, 2021

LA RIFFA DI PASQUA: AUGURI A CHI HA VINTO IL 1° PREMIO!
Si è conclusa la Riffa di Pasqua 2021 con l’assegnazione del 1° premio. Un meraviglioso UOVO RICAMO realizzato da una famosa cioccolateria di Parma.
COMPLIMENTI ALLA VINCITRICE E BUONA PASQUA A TUTTI NOI!
DANZA PER IL 21 MARZO “GIORNATA MONDIALE DELLA TRISOMIA 21”
Mar, 2021

Nell’UE un disabile su quattro non ha soldi per arrivare a fine mese
Articolo di Gianluca Martucci :
Indagine Eurostat. In Grecia e Bulgaria le percentuali più elevate di persone con handicap in difficoltà economica, ma in tutti gli Stati membri i normodotati stanno meglio. E cresce il rischio di accumulare debiti.
Bruxelles – Secondo Eurostat nel 2019 il 26 per cento degli adulti (di oltre 16 anni) residenti nell’Unione Europea colpiti da una condizione di disabilità per almeno sei mesi ha dichiarato di aver faticato ad arrivare a fine mese. Più di un disabile su quattro, quindi, ha detto di aver sofferto di difficoltà economiche che gli avrebbero impedito di sostenere ulteriori spese oltre a quelle strettamente necessarie.
Il confronto tra Stati membri però mostra uno quadro fortemente contrastante: In Grecia la percentuale di disabili in condizioni di ristrettezze economiche supera il 76 per cento, in Bulgaria il 65 per cento. Dalla parte opposta della classifica invece le percentuali di Finlandia e Germania si aggirano intorno al 10 per cento.
L’indagine dell’ufficio di statistica europeo mostra un male comune: in tutti i Paesi membri dell’UE le difficoltà economiche si fanno maggiormente sentire nella popolazione dei disabili rispetto a quanto si riscontra nella platea dei normodotati. E in alcuni casi, spesso concentrati nell’Europa dell’Est, lo scarto è considerevole. In Croazia, ad esempio, i residenti disabili che non ce la fanno ad arrivare a fine mese sono il 49 per cento del totale, mentre tra i normodotati la percentuale scende al 29 per cento; è uno dei divari più elevati nell’UE rispetto alle differenti opportunità economiche dei due gruppi di intervistati.
Le disparità si contano anche sulle possibilità alimentari. In Bulgariai disabili che hanno dichiarato di non potersi permettere neanche a giorni alterni il consumo di carne, pesce o un equivalente vegetariano raggiunge il 40 per cento del totale, tra i normodotati tale situazione è stata rilevata nel 25 per cento degli intervistati. Sono le percentuali più elevate in Europa per quanto riguarda le limitazioni delle abitudini alimentari. La media europea dei disabili che devono rinunciare a un consumo frequente di carne e di pesce (o di altro equivalente vegetariano) è dell’11,3 per cento, quota che non è superata da gran parte dei 27 Stati membri.
I numeri salgono quando si tratta di potersi permettere una vacanza all’anno di almeno una settimana. Nell’Unione Europea il 41 per cento dei disabili ha dichiarato di non poterlo fare (tra i normodotati il disagio riguarda il 24 per cento della popolazione). Rinunciano alle vacanze soprattutto i disabili in Romania (66,4 per cento degli intervistati), in Croazia (63,8 per cento) e in Bulgaria (60 per cento). I più fortunati sono i residenti in Finlandia e in Lussemburgo che registrano un dato vicino al 15 per cento.
Come nella logica del cane che si morde la coda, tuttavia, Eurostat ricorda che le difficoltà economiche possono incidere anche sull‘insorgenza di debiti (che a sua volta influisce sullo stile di vita). Anche riguardo a tale possibilità la condizione dei disabili nell’UE risulta essere mediamente peggiore rispetto a quella di tutti gli altri cittadini. Il 9,1 per cento degli intervistati colpiti da limitazioni per questioni di salute ha affermato di vivere in una famiglia in ritardo con i pagamenti dovuti a un mutuo o alle utenze domestiche (la stessa percentuale tra i normodotati è stata del 7,2 per cento). I Paesi con il numero più alto di persone indebitate tra i disabili sono Grecia (38,6 per cento) e Bulgaria (32,3 per cento). Il problema è quasi inesistente in Lussemburgo (2,1 per cento) e in Repubblica Ceca (3,1 per cento).
Dic, 2020

IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA IL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PARMA
IL COMUNE DI PARMA SI E’ ARENATO CONTRO IL MURO DELLA GIUSTIZIA DELLO STATO.
IL REGOLAMENTO VOTATO NEL 2018 INFATTI, AGGREDIVA LE PENSIONI DI INVALIDITA’ E DI ACCOMPAGNAMENTO, CONTRAVVENENDO IN TAL MODO ALLE LEGGI DELLO STATO, MA OGGI IL CONSIGLIO DI STATO LO HA DEFINITIVAMENTE BOCCIATO.
Dic, 2020

SENTENZA N. 7580 DEL 10.12.2020 DEL CONSIGLIO DI STATO
!!!DUE IMPORTANTI RISULTATI PER L’ASSOCIAZIONE “PRIMA GLI ULTIMI”!!!!
IL CONSIGLIO DI STATO HA ACCERTATO LA PIENA LEGITTIMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE A DIFENDERE GLI INTERESSI DELLE PERSONE CON DISABILITA’, E CONTESTUALMENTE HA DICHIARATO ILLEGITTIMO IL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PARMA SULLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I SERVIZI AI DISABILI.
Dic, 2020

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE. LA CORTE DI STRASBURGO CONDANNA L’ITALIA
Con sentenza del 10 settembre 2020, la prima sezione della Corte Edu ha condannato – all’ unanimità – l’Italia per aver violato l’art. 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione, in combinato disposto con l’art. 2 (diritto all’ istruzione) del Protocollo addizionale.
La causa G.L. c. Italia nasce dal ricorso di una minore, con autismo non verbale, nata nel 2004, la quale denuncia la mancanza di sostegno scolastico nei primi due anni della scuola primaria, dal 2010 al 2012, e dunque l’inottemperanza dello Stato all’ obbligazione positiva di garantire pari opportunità alle persone con disabilità. Nel 2007, dal suo ingresso nella scuola dell’infanzia, la ricorrente beneficiava di un insegnante di sostegno e di un’assistenza specializzata, in conformità della legge n. 104/1992, per ventiquattro ore a settimana, al fine di favorire l’inclusione, la socializzazione e la sua autonomia. Tuttavia, tale assistenza fu interrotta durante il primo anno di scuola primaria e i genitori della ricorrente domandarono a più riprese al Comune di Eboli la sua prosecuzione, senza ottenere alcuna risposta da parte dell’amministrazione. I genitori dunque pagarono privatamente un’assistenza specializzata per garantire alla figlia l’accompagnamento scolastico e, due mesi più tardi, l’amministrazione comunale comunicò loro l’impossibilità di ripristinare un’assistenza specializzata pubblica. Nel maggio 2012, i genitori di G.L. fecero ricorso al Tar, chiedendo la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni per non aver garantito alla minore il diritto all’ assistenza specializzata, previsto dalla legge. Ricorso rigettato sia in primo grado, sia in secondo grado dal Consiglio di Stato.
Ricordando anzitutto che lo Stato – in materia di diritto all’ istruzione – ha il dovere di operare un bilanciamento tra i bisogni educativi e la sua capacità limitata a rispondervi, la Corte evidenzia che il principio di uguaglianza sostanziale richiede che lo Stato riservi un trattamento differenziato ad alcuni gruppi «per correggere diseguaglianze fattuali» (§ 52), e ciò è garantito ad esempio dall’educazione inclusiva, «che mira a promuovere le pari opportunità, soprattutto per le persone con disabilità» (§ 53).
La Corte di Strasburgo riconosce inoltre che il sistema giuridico italiano garantisce un’educazione inclusiva, tutelando anche il diritto all’istruzione in caso di disabilità. I minori con disabilità infatti sono collocati nelle classi ordinarie della scuola pubblica e lo Stato ha predisposto servizi psicopedagogici che assicurino la presenza di un insegnante di sostegno in classe, che coordina le azioni degli assistenti e che collabora con l’insegnante della classe, in regime di corresponsabilità.
La mancanza di un’assistenza speciale nel caso di specie è stata giustificata dal Governo allegando la carenza di risorse economiche. La Corte tuttavia, osservando che la minore non ha beneficiato per due anni dell’assistenza necessaria, riconosce che vi è stata una differenza di trattamento – non potendo più frequentare la scuola a parità di condizioni rispetto ai compagni – differenza fondata sulla disabilità.
Sul profilo procedurale, i giudici di Strasburgo rilevano che le giurisdizioni amministrative non hanno indagato sulla diligenza delle autorità interne – ad esempio, se queste abbiano o meno operato un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, e soprattutto se vi sia stata una verifica sull’impatto delle restrizioni economiche, vale a dire se queste abbiano avuto uguali conseguenze sull’offerta formativa di tutti i minori, con e senza disabilità. Secondo la Corte, tali restrizioni economiche infatti avrebbero dovuto influire nello stesso modo su tutti gli studenti.
Ricordando l’art. 15 della Carta sociale europea [1], sottoscritta dagli Stati, i giudici della prima sezione affermano che la minore avrebbe dovuto beneficiare di un’assistenza specializzata, volta a favorire la sua autonomia e comunicazione, nonché a migliorare l’apprendimento, la vita sociale e l’integrazione scolastica, per allontanare il rischio dell’emarginazione.
Sulla base di queste valutazioni, la Corte conclude che le autorità non hanno agito con la «diligenza necessaria a garantire alla ricorrente il godimento del suo diritto in condizioni di pari opportunità rispetto ai compagni, in modo da operare un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti» (§ 72). Ad aggravare la violazione, il fatto che l’assenza del sostegno scolastico si sia verificata nell’ambito dell’educazione primaria.
[1] Art. 15 n. 5, Carta sociale europea: «le Parti si impegnano […] a favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante misure, compresi i presidi tecnici, volte a sormontare gli ostacoli alla comunicazione ed alla mobilità ed a consentire loro di avere accesso ai trasporti, all’abitazione, alle attività culturali e del tempo libero».
15/09/2020
LA REGIONE EMILIA ROMAGNA AMMETTE ERRORE NORMATIVO NEL CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE
E’ stato fatto un primo importantissimo passo. Il Progetto Osservatorio della nostra Associazione che aveva lo scopo di monitorare i vari Regolamenti Comunali dell’Emilia Romagna e la loro corretta applicazione ai sensi del DPCM 159/2013 in merito alla compartecipazione da parte dei disabili alle spese dei servizi erogati dai Comuni stessi, HA EVIDENZIATO che la maggior parte di essi non era in regola con la sentenza del Consiglio di Stato del 2016 – art. 838,841 e 852.
In buona sostanza, in questi regolamenti viene illegittimamente inserito nel calcolo economico, oltre all’ISEE, ogni ALTRA ENTRATA DISPONIBILE, comprese le PENSIONI DI INVALIDITA’ e di ACCOMPAGNAMENTO.
Il riferimento normativo utilizzato dalla Regione per il “superamento” dell’applicazione del DPCM 159/2013, è l’art. 49 della Legge Regionale 22 dicembre 2009, n°24, che qui riportiamo in stralcio.
Art. 49 – Modifiche alla Legge Regionale n°2 del 2003 e norme su altri servizi con concorso economico regionale.
- L‘articolo 49 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n°2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è sostituito dal seguente:
“Art. 49 – Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio educativi e socio-sanitari … Comma 3. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché di quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con specifica direttiva della Giunta Regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, da sottoporre a verifica dopo il primo biennio di applicazione, sono definite le modalità di concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva tiene conto dei seguenti criteri: a) applicazione, in via generale, dell’indicatore della situazione economica del solo assistito; b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell’assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall’utente, considerate esenti ai fini IRPEF, da definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria; c) individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini IRPEF, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi; …”.
Quello che emerge chiaramente è che il suddetto art. 49 ha consentito ai Comuni di inserire, nei proventi aggredibili ai fini tariffari, anche quelle indennità e trattamenti assistenziali legati alla disabilità e non, rientranti nel reddito complessivo ai fini del calcolo dell’IRPEF.
A fronte di questa risultanza, tramite l’azione del Difensore Civico e di una interrogazione Regionale che chiedeva spiegazioni in merito all’operato della Regione, la Giunta nella giornata del 22/7 scorso ha emanato un Ordine del Giorno n. 8530/2 nel quale, riconoscendo di trovarsi di fronte ad un errore normativo, si impegna a studiare l’introduzione di criteri che escludano dal conteggio per la compartecipazione, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari. Si intendono a tal fine tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente.
RICHIESTA AL COMUNE DI PARMA LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL REGOLAMENTO
Abbiamo inoltrato al Comune di Parma una lettera, che di seguito riportiamo, per chiedere una sospensione temporanea dell’attuazione del Regolamento “Progetto di Vita”, in attesa che lo stesso venga valutato dal Tar di Parma. La lettera non ha avuto risposta e il Comune sta procedendo come da suoi programmi.
PRIMA GLI ULTIMI –APS
Spett.le Comune di Parma
c.a. Sindaco Pizzarotti
c.a. Assessore Rossi
Parma, 28/01/2019
OGGETTO: Regolamento per il sostegno economico ai Progetti di Vita a favore delle persone con disabilità –delibera Comunale del 30/07/2018
Con la presente, a fronte dell’argomento in oggetto, sottoponiamo alla Vostra attenzione quanto segue:
– In merito al Regolamento deliberato in Consiglio Comunale il 30/07/2018, e successivo ricorso presentato dalla scrivente Associazione presso il Tribunale Amministrativo Regionale Per l’Emilia Romagna – Parma;
– alla luce delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, n. 6371.2018 del 13/11 u.s. e n. 6708.2018 del 27/11 u.s., che hanno confermato l’illegittimità di dare rilevanza alle provvidenze economiche percepite dalle persone con disabilità nelle voci che riguardano le pensioni di invalidità;
– essendo attualmente lo stesso Regolamento in attesa di essere sottoposto al vaglio della Magistratura Amministrativa;
CHIEDIAMO
a codesto Comune di Parma, in questa fase interlocutoria, di adottare una decisione di buon senso, ovvero, di sospendere provvisoriamente l’attuazione del regolamento contestato, in attesa dell’esito del processo davanti al TAR, e in questo caso, di darne pronta informazione a coloro che hanno già ricevuto vostre comunicazioni in merito e si stanno attivando a produrre i documenti ISEE entro il termine ultimo 28/02 p.v. da voi richiesto.
Confidiamo in una risposta affermativa e mentre restiamo in attesa di un sollecito riscontro – data la ristrettezza dei tempi operativi – porgiamo distinti saluti.
Prima Gli Ultimi APS
Il Presidente